L'utilizzo delle risorse accantonate presso Fondirigenti da ciascuna azienda aderente presuppone il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, in funzione del sistema di prelievo e della conseguente "natura" dei finanziamenti. Nell'ambito di tali vincoli legislativi, gli Organi Statutari del Fondo hanno definito una serie di regole di funzionamento interno al fine di rendere trasparente e rapido l'accesso alle predette risorse.
In particolare si ricorda che gli interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese aderenti a Fondirigenti, coerentemente agli accordi sottoscritti da Confindustria e Federmanager al momento della costituzione del Fondo ed a quanto stabilito dalla legge, sono presentati sottoforma di Piani formativi condivisi dai rappresentanti delle predette Parti ai livelli appropriati (aziendale, territoriale, settoriale) e possono prevedere due differenti modalità di erogazione del finanziamento:
A. Ricorso al 70% delle risorse accantonate da ciascuna azienda aderente il cui ammontare è desunto dal proprio "conto formazione", alimentato dagli effettivi versamenti dell'INPS al Fondo.
B. Ricorso alle risorse complessivamente accantonate da Fondirigenti, non direttamente imputabili al "conto formazione" della singola azienda. In questo caso è prevista la possibilità di erogare le risorse direttamente ad un ente terzo, preventivamente individuato dalle Parti, quale "attuatore", responsabile della realizzazione del Piano formativo.
Per quanto attiene gli aspetti giuridici, si ricorda inoltre quanto previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice appalti) e successive modificazioni, in materia di procedure di evidenza pubblica, nel caso di affidamento delle attività formative all'esterno per un importo uguale o superiore al controvalore in Euro di 211.000.
Per quanto attiene l'aspetto negoziale, l'Accordo per la costituzione del Fondo del 23 maggio 2002, stabilisce che le aziende potranno richiedere il finanziamento nel limite massimo del 70% del contributo 0,30 annualmente versato, sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. L'azienda dovrà quindi concorrere con risorse proprie (cofinanziamento) pari almeno ad 1/3 del costo stesso. Può essere computato a tal fine il costo del lavoro dei dirigenti in formazione che, in ogni caso, non sarà oggetto di finanziamento. Ad esempio, se il costo complessivo del Piano fosse pari a 150 euro, il cofinanziamento aziendale sarebbe pari ad almeno 50 euro ed il finanziamento massimo ottenibile pari a 100 euro.
Sono ammessi i Piani formativi con finanziamento richiesto superiore al credito maturato all'atto della relativa presentazione, purché nel rispetto dei parametri indicati dal Regolamento di Fondirigenti. In tal caso Fondirigenti riconoscerà le risorse disponibili e trasferite dall'INPS nel periodo intercorrente fra la data di presentazione del Piano e quella di presentazione del Rendiconto Finanziario.
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI 2009