Accesso civico

INFORMAZIONI GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE

 

Le Nuove Linee guida ANAC “per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” in data 20 novembre 2017 hanno ricondotto i Fondi interprofessionali nel novero dei soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’articolo 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, nella categoria riferita “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.

Secondo le Linee Guida, pertanto, Fondirigenti è tenuta ad applicare la disciplina in materia di accesso ai sensi dell’articolo 5 del predetto D.lgs “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

 

Accesso civico semplice

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Fondirigenti  ne abbia omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va indirizzata al Direttore secondo il modello scaricabile; non necessita di motivazione. Nella richiesta di accesso sarà cura dell’interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.

 

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs.97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati – ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – inerenti all’attività di pubblico interesse esercitata da Fondirigenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

L’istanza di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con i relativi ì recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Direttore secondo il modello scaricabile. Occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Fondirigenti non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere trasmessa a mezzo posta, via email al seguente indirizzo: accessocivico@fondirigenti.it o via pec: fondirigenti@pec.it o consegnata direttamente presso gli uffici di Fondirigenti.

 

Registro degli accessi

Vengono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente di Fondirigenti l’elenco delle richieste di accesso (civico, generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.