Accesso civico

INFORMAZIONI GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE

 

Le linee guida ANAC “per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” in data 20 novembre 2017 hanno ricondotto i Fondi interprofessionali nel novero dei soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’articolo 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, nella categoria riferita “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.

Secondo le Linee Guida, pertanto, Fondirigenti è tenuta ad applicare la disciplina in materia di accesso ai sensi dell’articolo 5 del predetto D.lgs “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

L’istanza di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere trasmessa a mezzo posta, via email al seguente indirizzo: accessocivico@fondirigenti.it o via pec: fondirigenti@pec.it o consegnata direttamente presso gli uffici di Fondirigenti. Il Fondo è contattabile telefonicamente al nr. 06/5903910.

Accesso civico semplice

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Fondirigenti  ne abbia omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va indirizzata al Direttore secondo il modello scaricabile; non necessita di motivazione. Nella richiesta di accesso sarà cura dell’interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.
 

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs.97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati – ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – inerenti all’attività di pubblico interesse esercitata da Fondirigenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

L’istanza di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con i relativi ì recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Direttore secondo il modello scaricabile. Occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Fondirigenti non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Registro degli accessi

Vengono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente di Fondirigenti l’elenco delle richieste di accesso (civico, generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.